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PROCESSO GIUDIZIALE VIA MATERNA

PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA A DISCENDENTI DI DONNA ITALIANA O CON DISCENDENZA ITALIANA NATI PRIMA DEL 01.01.1948

Il diritto alla cittadinanza italiana può essere riconosciuto anche a chi risulta generato ante 1/1/1948 da donna discendente da antenato italiano emigrato all’estero ma solo in sede giudiziale.

Per i discendenti di donna italiana (o con discendenza italiana) nati prima del 01.01.1948 c'è la possibilità di ottenere in via giudiziale il riconoscimento della cittadinanza italiana. Con la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 4466 del 25 febbraio 2009 la Suprema Corte ha infatti statuito che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo 'status' di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo il principio dell' incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria di incostituzionalità delle norme pre-costituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte ha affermato che il diritto di cittadinanza in quanto 'status' permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell' illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.

Successivamente a tale pronuncia del 2009 i giudici del Tribunale di Roma hanno emesso diverse sentenze di riconoscimento della cittadinanza italiana a figli e discendenti di cittadina italiana, nati prima del 1948. Non avendo però il Parlamento italiano recepito in legge tale sentenza della Cassazione, non è possibile ottenere la cittadinanza jure sanguinis per via materna promuovendo la relativa istanza al Consolato o al competente ufficio di Stato Civile dei comuni italiani ma occorre intraprendere un procedimento giudiziario.

E' comunque necessario, ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis che i discendenti dell’avo italiano, compreso il richiedente, non abbiano mai perso la cittadinanza italiana.

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