Gli extracomunitari che hanno ottenuto la residenza in Italia possono guidare con la patente rilasciata nel proprio Paese solo per la durata di 1 anno (a partire dalla data di acquisizione della residenza). La patente deve però essere accompagnata da un Permesso internazionale di guida o una traduzione giurata della patente stessa.
Dopo un anno è necessario, per poter condurre veicoli sul territorio italiano, convertire la patente.
Ciò è possibile se lo Stato che ha rilasciato l’abilitazione alla guida ha sottoscritto accordi di reciprocità con l’Italia.
Stati non appartenenti all’Unione europea/Spazio economico europeo che rilasciano patenti convertibili in Italia:
- Albania (valido fino al 25 dicembre 2019)
- Algeria
- Argentina
- Brasile (valido dal 13 gennaio 2018 al 13 gennaio 2023)
- El Salvador (valido fino al 4 agosto 2021)
- Filippine
- Giappone
- Israele (valido fino al 10 novembre 2018)
- Libano
- Macedonia
- Marocco
- Principato di Monaco
- Repubblica di Corea
- Repubblica di San Marino
- Sri Lanka (valido fino al 4 marzo 2022)
- Svizzera (valido fino al 11 giugno 2021)
- Taiwan
- Tunisia
- Turchia
- Ucraina (valido fino al 29 maggio 2021)
- Uruguay (valido fino al 17 maggio 2020)
Stati esteri che rilasciano patenti convertibili in Italia solo ad alcune categorie di cittadini:
- Canada (personale diplomatico e consolare)
- Cile (personale diplomatico e loro familiari)
- Stati Uniti (personale diplomatico e loro familiari)
- Zambia (cittadini in missione governativa e loro familiari)
La conversione senza esami è possibile solo se
- la patente estera è stata conseguita prima di acquisire la residenza in Italia
- il titolare della patente è residente in Italia da meno di quattro anni al momento della presentazione della domanda (chi è residente da più di quattro anni dovrà sostenere l’esame di revisione)
Non possono essere convertite patenti estere ottenute per conversione di altra patente estera non convertibile in Italia